Come è noto, l’art. 6-bis comma 2 del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge 472/87 come modificato dall’art. 21 della legge 232/90, stabilisce il riconoscimento dei sei scatti del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali, al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia equiparate, tra cui la Guardia di Finanza che termina il servizio per:
- limite di età;
- permanente inabilità al servizio;
- decesso;
- a domanda, qualora al momento della presentazione della stessa l’interessato abbia compiuto i 55 anni di età e, congiuntamente, 35 anni di servizio utile.
Nonostante quanto previsto dalla predetta normativa, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non applica detto beneficio al momento della liquidazione del TFS, anche se la cessazione dal servizio è avvenuta a domanda ed in presenza dei requisiti sopra citati.
Recenti sentenze del Consiglio di Stato hanno, invece, confermato l’inclusione dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS, in favore del personale che cessa il servizio per anzianità con un’età di 55 anni e 35 anni di servizio utile, disponendo il ricalcolo della buonuscita con i predetti benefici di legge.
Ai soli fini collaborativi i soci interessati possono, qualora lo vorranno, utilizzare il sotto riportato modello di istanza da inviare all’INPS.